Art. 33.
(Elettorato attivo).

      1. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.
      2. È riservata alla legge dello Stato la disciplina dell'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini, compresi quelli di Paesi non appartenenti all'Unione europea, residenti in uno dei comuni del Friuli Venezia Giulia.